Deferimenti: Il filone di Cremona/1

PalazziOsservazioni preliminari.

Dopo anticipazioni di stampa, spifferi investigativi e commenti vari degli addetti ai lavori, ecco che finalmente la Procura Federale ha sfornato, in due filoni caldi caldi, i deferimenti di Scommessopoli.
In questo articolo esamineremo il filone di Cremona, quello relativo allo staff tecnico della Juventus, guest star Antonio Conte, come giustamente evidenziato a caratteri cubitali nel sito stesso della FIGC, quello concernente le partite del Siena con il Novara e l’Albinoleffe.
Del resto sinceramente importa poco e siamo giustificati, visto che non importa molto a nessuno.
Iniziamo con gli aspetti positivi della vicenda.
Conte e lo staff non sono stati deferiti per illecito sportivo, ma per omessa denuncia riguardo ad entrambe le partite (ad eccezione di Stellini, che per la partita con l'Albinoleffe è stato deferito per illecito sportivo). E’ sicuramente meglio una bastonata che un frontale contro un treno, anche se il rischio di azzoppamento della guida tecnica in campo è più o meno lo stesso.
Sulla questione dell’illecito sportivo, che in sede penale è l’equivalente della frode sportiva, avevamo tutti preso un abbaglio. Ci sembrava che Filippo Carobbio avesse accusato Conte e gli altri di illecito sportivo, ma invece pare che l’amico Pippo in nessuna dichiarazione avesse sufficientemente e sicuramente addebitato, a partire soltanto dalle prime dichiarazioni davanti alla Procura Federale, tale tipo di infrazione.
Ci siamo sbagliati noi, come tutte le testate giornalistiche e televisive; si era sbagliato lo stesso Palazzi, che aveva trasmesso alla Procura della Repubblica di Cremona il verbale delle accuse verso Conte; e si era sbagliata anche la Procura della Repubblica di Cremona, che si era vista recapitare un’ipotesi di frode sportiva, penalmente rilevante a differenza dell’omessa denuncia, rilevante solo in ambito sportivo.
Tanto che, doverosamente, la Procura di Cremona aveva iscritto a registro degli indagati Conte ed altrettanto doverosamente attivato strumenti di indagine, invasivi e clamorosi, per verificare la fondatezza delle accuse di Carobbio.
Accade a questo punto un fatto inusuale, forse unico, quantomeno a nostra memoria: la Procura della Repubblica di Cremona rilascia delle dichiarazioni che di fatto stroncano l’ipotesi di frode/illecito sportivo, lo fa pubblicamente in forma di anticipazione della decisione di richiedere l’archiviazione, che – salvo sorprese investigative sopravvenute – verrà pronunciata da ottobre in poi, non prima.
Veramente strano e inusuale, ma non pensiamo che il Procuratore di Cremona sia uno sprovveduto, né che sia rimasto indispettito del suo coinvolgimento nelle accuse a Conte, quando lo stesso Carobbio, da lui sentito prima ancora della Procura Federale, in quell'occasione non aveva fatto alcuna menzione di Conte e del suo ruolo, con l’intero staff tecnico del Siena, nella partecipazione alla combine.
Avrà avuto i suoi buoni motivi per fare quelle anticipazioni, consapevole che la giustizia sportiva tiene in gran conto le decisioni penali per supportare i suoi deferimenti, e avrà avuto i suoi buoni motivi per farle pubblicamente invece che riservatamente alla Procura Federale. Bisognerebbe chiederlo a lui.
La discrasia tra i tempi prevedibili della chiusura della sua inchiesta penale (autunno 2012) e quelli più rapidi del processo sportivo (estate 2012) potrebbe avere avuto una qualche importanza, nel senso di mettere a disposizione della giustizia sportiva, fin dall’estate, lo stato dell’arte in sede penale.
In ogni caso e in altri termini, agli occhi del Procuratore di Cremona la frode sportiva, così come l’illecito sportivo, per Conte non reggeva proprio. Col materiale a disposizione, il credibilissimo Carobbio e quant’altro ritenuto dalla Procura Federale, non si sarebbe andati da nessuna parte.
Non sappiamo ovviamente se, senza questo intervento del magistrato cremonese, la Procura Federale avrebbe deferito Conte per illecito sportivo; pare evidente però che, qualora avesse avuto un’intenzione del genere, l’anticipazione giunta da Cremona l’avrebbe paralizzata.
Ecco, quindi, che dall’illecito sportivo, su cui tutti avevamo equivocato, si è ripiegato sulla omessa denuncia.
Vedremo più avanti più in dettaglio la questione, per ora si può già porre un primo punto fermo: se gli elementi di prova per l’illecito sono insufficienti, se gli elementi per l’omessa denuncia sono gli stessi (la credibilità di Carobbio), come si fa a ritenere sufficienti quegli stessi elementi per una violazione del codice di giustizia sportiva, che Carobbio non esprime neppure?
Si dirà che l’ordinamento sportivo ha regole sue proprie, che divergono da quelle del processo penale, e quindi tutto è possibile e nessuno ci mette becco da fuori.
Sbagliato. E qui vengono altre due belle notizie.
Nell’atto di deferimento, a pag.12 si legge: Non appare, in questa sede, fuor di luogo ribadire i principi affermati dalla Corte di Cassazione circa la validità di riscontri di carattere logico alle dichiarazioni di un chiamante in correità per fondare l'affermazione di responsabilità di altri.

Nella stessa pagina e in quella successiva si cita la massima di una sentenza della Cassazione:
La Corte, nella recente pronuncia della VI Sezione Penale n. 41352 del 23.11.2010 ha affermato, sulla scorta di un proprio consolidato orientamento, che "in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità rende dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento esterno di riscontro in ordine ad alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di loro, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo. Infatti, gli elementi integratori della prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato dello stesso reato o di un reato connesso, ex art. 192 c.p.p., comma 3 possono essere della più varia natura, e quindi anche di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni". (Conformi: Cass. Sez. VI, Sentenza n. 1472 del 2.11.1998- dep. 4.02.1999, Rv. 213446; Cass. 24.1.1991, n. 231- dep. In data 23.4.1991, RV 187035.).

La riprenderemo in dettaglio più avanti, qui ci limitiamo ad osservare che la Procura Federale inquadra la vicenda Carobbio-Conte nell’ipotesi della chiamata in correità e proclama che si atterrà ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione Penale in materia. Non lo farà, ma è già una buona notizia che lo affermi.

Se poi andiamo a vedere in base a quale principio si è ritenuto di derubricare le contestazioni da illecito sportivo ad omessa denuncia (pag. 59 per Novara-Siena e pag. 96 per Albinoleffe-Siena), l’atto di deferimento non lascia scampo: in applicazione della regola di giudizio costituita dal principio "in dubio pro reo", si deve ritenere integrante la mera violazione dell'obbligo di denunciare senza indugio alla Procura Federale fatti integranti illecito sportivo, obbligo imposto dal comma 7 dell'art. 7 CGS.
Anche in questo caso alla proclamazione non seguirà l’attuazione pratica, ma per ora accontentiamoci della semplice affermazione che nel dubbio l’indagato va prosciolto.
Principi del processo penale in tema di chiamata in correità e principio dell’in dubio pro reo, cardini anche del processo sportivo, come affermato nell’atto di deferimento, significano anche un’altra cosa importante: l’onere della prova spetta all’accusa, ne vanno secondo le regole valutate la fondatezza e la sufficienza e, se si resta nell’incertezza, l’incolpato va prosciolto.
Con il che abbiamo risolto anche un altro problema molto dibattuto sulla stampa, i signori giornalisti sono pregati di prenderne nota.

(1) continua