Slow hand. Un deferimento blando

PalazziSlow hand ci è riuscito (ci scusi Eric Clapton, per avere abusato del nick usato), dopo oltre 200 giorni di attesa sono arrivati i deferimenti da parte del Procuratore Federale, Stefano Palazzi, che avendo esaminato gli atti e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata, ha deferito alla Commissione Disciplinare, Inter e Milan:

• la società A.C. MILAN per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate al suo vice presidente vicario ed amministratore delegato;

• la società F.C. INTERNAZIONALE per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali Rappresentanti;

E i propri dirigenti:

• Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell’A.C. MILAN,
A) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto alcuni contratti di cessioni dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, con abnorme e strumentale valutazione delle medesime prestazioni sportive;
B) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S e dall’art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del C.G.S., per aver contabilizzato nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili;
C) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S e della violazione di cui all’art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente C.G.S., per aver posto in essere condotte consistite nella mancata svalutazione nei bilanci chiusi nel 2004 e nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, tutte condotte connesse fra di loro e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;

• Gabriele ORIALI, all’epoca dei fatti direttore tecnico, attualmente dirigente della F.C. INTERNAZIONALE per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto alcuni contratti di cessioni dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, con abnorme e strumentale valutazione delle medesime prestazioni sportive;

• Massimo MORETTI, all’epoca dei fatti direttore generale della F.C. INTERNAZIONALE per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto alcuni contratti di cessioni dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, con abnorme e strumentale valutazione delle medesime prestazioni sportive;

• Rinaldo GHELFI, già amministratore delegato e poi vice presidente della F.C. INTERNAZIONALE per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente C.G.S., per aver posto in essere la condotta consistita nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, nonché le condotte consistenti nella mancata svalutazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2004 e nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003
tutte condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 8 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti.

• Mauro GAMBARO, all’epoca dei fatti amministratore delegato della F.C. INTERNAZIONALE per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente C.G.S., per aver posto in essere le condotte consistite nella mancata svalutazione nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, tutte condotte connesse fra di loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;

La responsabilità diretta, che si contesta alle due società milanesi, è riferita alle condotte poste in essere dei propri Dirigenti e legali Rappresentanti, che fanno riferimento all’articolo 7 comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, oggi trasfuso nell’articolo 8 comma 1 del vigente Codice.

Art. 8
Violazioni in materia gestionale ed economica
1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva e, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.
2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.
3. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.
4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1.


Art. 18
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore, anche in soprannumero;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;

m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
n) divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento.